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ACCESSO CIVICO

Il diritto di Accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
  • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
  • Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016

vipc02000p@istruzione.it

vipc02000p@pec.istruzione.it

recapiti telefonici, orari di accesso e ufficio competente per la presentazione diretta della domanda:

Ufficio DSGA costituito dalla Dott.ssa Deborah Gatto con ricevimento al pubblico il Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Milano n. 1 - 36016 Thiene(VI)

e-mail: deborah.gatto@liceocorradini.edu.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (costituito presso l'Ufficio Didattica) Sig.ra Manuela Rossi

via Milano n.1 - 36016 Thiene (VI)

La segreteria scolastica riceve il pubblico dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10:00 alle 13:00

e-mail: manuela.rossi@liceocorradini.edu.it

Tel 0445/364301

In caso di inerzia, il Responsabile del Potere Sostitutivo, ai sensi dell’Art. 5, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013 è il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni) istituito presso l‘USR Veneto.

ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELL’ART. 22 LEGGE 241/90

ACCESSO AGLI ATTI (Legge 241/90)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

FOIA (Freedom of Information Act)
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento.

REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI

La Determinazione Anac n.1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articoli 5 e 5-bis d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal d.lgs.97/2016, prevede l’istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l’elenco, l’oggetto, la data, l’esito e la data della decisione.

n. prot. data di pres.istanza oggetto istanza  com. controinteressati  esito  data risposta tempo risposta
             
             

 

scarica il modulo per il diritto d'accesso agli atti:

Allegati

registro degli accessi 2022-23.pdf